Cos’è
In generale gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati (art. 5 c.c.). Tuttavia, in alcuni casi la legge consente il trapianto di alcuni organi (rene; fegato, parti di polmone, pancreas e intestino) tra viventi.
L'atto di disposizione e destinazione degli organi (da parte di genitori, figli e fratelli maggiorenni al proprio congiunto malato o di altri parenti o di altri donatori estranei se il paziente non ha consanguinei) deve essere trasmesso al Giudice che rilascia il nulla osta all'esecuzione del trapianto.
L’atto di donazione deve essere a titolo gratuito, libero, spontaneo e è sempre revocabile.
(Legge. 26 giugno 1967, n. 458; Legge 16 dicembre 1999, n. 483; Legge 19 settembre 2012, n. 167).
Chi può richiederlo
Il nullaosta viene rilasciato al donatore.
Come si richiede e documenti necessari
La richiesta viene trasmessa al Tribunale del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l’istituto autorizzato al trapianto.
Il Giudice verifica che il donatore sia:
- maggiorenne;
- capace di intendere e di volere;
- a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto di organi tra viventi;
- consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta;
- determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente.
Il Giudice accerta, inoltre, l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo e al trapianto dell’organo contenuto nel referto medico collegiale.
Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato (reclamabile).
Dove si richiede
Tribunale del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l’istituto autorizzato al trapianto.
Costi
- Esente da Contributo Unificato
- Esente da marca da bollo per diritti forfettari di notifica
Modulistica
Nessuna.